Get Adobe Flash player
Studio Bortolotti
Amministrazioni Condominiali

Via Flaminia, 30
25010 Desenzano del Garda
Email: info@studiobortolotti.net
Tel: 030.9119884 - Cell: 339.3262999
Fax: 030.9902508

IVA APPLICABILE su consumi di gas metano in condominio e RECUPERO di quella pagata in eccesso

In data 15/10/2010 l’ Agenzia delle Entrate ha emanato la  risoluzione n. 108/E, che non introduce alcuna novità, ma chiarisce circolari precedenti e approfondendo anche concetti mai esaminati.

Innanzitutto si ricorda che l’ IVA sul gas metano è del 10%, se riferita a consumi per usi domestici, di cottura cibi e per produzione di acqua calda, e risale al D.Lgs 02/02/2008 n. 26 (decorrenza 1/1/2008).

L’ attuale risoluzione specifica che l’ ambito di applicazione è il gas metano utilizzato come combustibile per usi civili (anche per riscaldamento), limitatamente a 480 metri cubi per anno solare. L’ applicazione, quindi, non riguarda gli usi industriali e/o commerciale ove l’ IVA è pari all’ aliquota ordinaria 20%.

L’ ulteriore chiarimento è dato dal riferimento al quantitativo (480 metri cubi) che, se riferito ad impianti centralizzati condominiali, deve intendersi per appartamento collegato e non all’ intero edificio come unica entità. In pratica se, in un condominio vi sono 10 immobili forniti da un impianto centralizzato, il quantitativo entro cui applicare l’IVA del 10% e pari a 4.800 metri cubi (480 x 10).

In base a tale precisazione, il limite di metri cubi di 480 metri cubi è riferito ad una villa singola o ad u n appartamento in condominio  non “attaccato” ad un impianto centralizzato.

I limiti di cui sopra sono riferiti ad anno solare e ogni fine anno il conteggio si azzera senza possibile riporto di metri cubi ancora mancanti.

Se i limiti sopra specificati ( 480 metri cubi, se unico appartamento, o 480  x il numero di appartamenti serviti dall’ impianto centralizzato) sono superati entro l’ anno solare ( o frazione di esso in caso di inizio o cessazione della utenza durante l’ anno stesso) sulla eccedenza l’ IVA passa al 20%.

Possibile conseguenza derivante dall’ attuale risoluzione è data dall’ applicazione dell’ IVA al 20%  sulla parte eccedente i 480 metri cubi in un condominio, senza tenere conto della moltiplica di tale dato per il numero di appartamenti forniti dallo stesso impianto. In questo caso si potrà chiedere il relativo RIMBORSO.

Ma a chi chiedere il rimborso dell’ IVA pagata in eccesso ? Istintivamente si penserebbe all’ Agenzia delle Entrate, e invece NO. Il rimborso va richiesto all’ Ente gestore, il quale, a sua volta, sarà esso stesso a richiederlo all’ Agenzia delle Entrate.

Onde evitare che un Ente gestore poco corretto ottenga un indebito arricchimento dal rimborso ottenuto per effetto della risoluzione, l’ Agenzia delle Entrate puntualizza che uno dei requisiti per ottenere il rimborso è quello di dimostrare di averlo già  rimborsato agli utenti. Ciò vuol dire che se un utente (condomino) non ha richiesto il rimborso, pur avendone diritto, il gestore del servizio potrà ottenere la restituzione della somma nel limite di quella effettivamente rimborsata.

Nasce, a tal proposito, un ulteriore problema:

L’ utente finale (nel nostro caso il Condominio) ha tempo 10 anni per richiedere la restituzione della somma pagata in più in quanto, il rapporto tra utente e gestore è di natura civilistica e non tributaria.

Il gestore, a sua volta, ha  solo due anni di tempo per richiedere all’ Erario la restituzione dell’ imposta versata a monte; questo termine è già in odore di illegittimità con le norme comunitarie.

Inoltre, nel caso in cui i due termini non venissero uniformati, si creerebbero delle situazioni quanto meno “strane”;  il gestore potrebbe essere obbligato a rimborsare all’ utente finale quella eccedenza  in un periodo di tempo in successivo al termine entro il quale, esso stesso, avrebbe potuto ottenere la restituzione di quella somma.